Art. 1.
(Istituzione del servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola).

      1. È istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola, costituito dal ruolo degli ispettori tecnici.
      2. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici è fissata in complessive ottocento unità.
      3. Il comparto scuola è articolato anche ai fini della contrattazione collettiva nelle seguenti autonome aree: area della funzione docente; area della funzione ispettiva tecnica; area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.
      4. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è abrogato.
      5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui all'articolo 5, provvede alla ripartizione del contingente nazionale tra i vari ordini e gradi di scuola e alla ripartizione dei posti per settori di insegnamento.